25 Aug Varietà Olio
Con il Reg. Ce 1531/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001 sono state fissate le descrizioni e definizioni degli oli d’oliva e degli oli di sansa di oliva, in vigore dal 1° novembre 2003, che si riportano qui di seguito:
OLIO D’OLIVA VERGINE. Ottenuti dalla sola spremitura delle olive.
Oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, decantazione, centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e denominazioni che seguono:
• extra vergine di oliva, la cui acidità libera, espressa in acido oleico è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
• di oliva vergine, la cui acidità libera, espressa in acido oleico è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
• d’oliva vergine lampante, la cui acidità libera, espressa in acido oleico è superiore a 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
OLIO DI OLIVA. Olio ottenuto dal taglio di olio d’oliva vergine diverso dall’olio lampante e olio d’oliva raffinato, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g.:
• olio d’oliva raffinato, ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine lampante “vecchio” e quindi trattato tramite processi chimici, ossia deacidificato e deodorato per poi essere miscelato con oli vergini. Questo tipo di olio ha un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.